Art. 7.
(Divieti di interposizione e di conflitto d'interesse).

      1. L'operatore di logistica non può incaricare un altro soggetto della prestazione dei servizi commissionati se non è stato autorizzato dal committente.
      2. L'operatore di logistica non può altresì effettuare altre attività che sono in conflitto d'interesse con quelle del committente se non da questi autorizzato.
      3. L'operatore di logistica è tenuto ad addebitare al proprio committente tutti i costi sostenuti o da sostenere nell'esecuzione dei servizi commissionati. A tale fine, il committente, al momento della conclusione del contratto di prestazione di servizi di logistica integrata, è tenuto a richiedere all'operatore un preventivo dettagliato dei relativi costi.